La normativa sull’etichettatura del vino 2023 ha introdotto nuove regole. A partire dall’8 Dicembre 2023, le etichette dei vini devono riportare elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale (in aggiunta alle indicazioni di riciclo della bottiglia o etichetta ambientale diventate necessarie dal 1° Gennaio 2023).
Al fine di semplificare tale adempimento, la normativa permette l’utilizzo dell’etichetta digitale accessibile tramite un Qr Code presente sulla bottiglia di vino.
Questo è quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2021/2117 il quale però, dalla sua entrata in vigore, è stato oggetto di modifiche e aggiornamenti interpretativi.
In particolare la Comunicazione della Commissione C/2023/1190 del 24/11/2023 dal titolo “Domande e risposte sull’attuazione delle nuove disposizioni dell’UE in materia di etichettatura dei vini” ha fatto luce su aspetti focali ma ha anche introdotto alcune perplessità tra gli operatori del settore.
In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza sugli aspetti più rilevanti per la nuova etichettatura del vino 2023, tenendo anche in considerazione gli aggiornamenti arrivati nel corso dei mesi.
Forniremo inoltre anche i link alle diverse normative complete per chi volesse approfondire. A tal riguardo, ecco alcune abbreviazioni che useremo:
- OCM: Reg. UE n. 1308/2013
- FIC: Reg. UE n. 1169/2011
Cosa prevede la nuova etichettatura vini 2023
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/2117 (8 Dicembre 2023), lista degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale diventano informazioni obbligatorie per l’etichetta del vino e quindi soggette al Regolamento Europeo n.1169/2011.
Ci sono inoltre delle novità che riguardano i prodotti vitivinicoli sottoposti a trattamento di dealcolizzazione, introducendo tale nuova categoria nel novero dei prodotti vitivinicoli e prevedendo delle indicazioni da riportare in etichetta ovvero:
- «dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol.
oppure - «parzialmente dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.
- il termine minimo di conservazione se aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %.
Sono oggetto della nuova normativa vini e prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti dopo l’8 Dicembre 2023.
Tale requisito è diverso da quanto deciso inizialmente, visto che si escludevano dall’obbligo i vini prodotti ed etichettatati prima di tale data, potendo procedere all’esaurimento delle scorte in magazzino.
Come stabilire se un vino è stato prodotto prima o dopo l’entrata in vigore della normativa
Un vino si considera prodotto se:
- È ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve;
- ha raggiunto il titolo alcolometrico e il tenore di acidità richiesti, come indicato nell’allegato VII, parte II, punto 1, del Reg. UE n. 1308/2013 (Categorie di prodotti vitivinicoli).
In particolare, per quanto riguarda titolo alcolometrico, esso può variare dai 4% vol fino ai 20% vol. Bisogna però tenere conto di diversi fattori, come i processi di arricchimento del vino concessi, le zone viticole da dove provengono le uve, se DOP o IGP, eventuali deroghe dei disciplinari di produzione o degli atti delegati della Commissione europea. Tali aspetti sono contenuti nell’allegato VIII, parte I, sezione B sempre del regolamento europeo 1308/2013.
Per quanto invece riguarda il tenore di acidità, fatte salve eventuali deroghe che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, il requisito richieste è un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.
Nel caso di un «vino spumante» (categoria 4), se prodotto mediante seconda fermentazione alcolica, si può ritenere che il vino sia stato «prodotto» soltanto dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento OCM.
La semplice vinificazione dei vini di base o l’elaborazione della partita (cuvée) prima dell’dell’entrata in vigore della normativa non sono sufficenti per l’esenzione dai nuovi obblighi.
Dopo la produzione, a norma dell’articolo 80 del regolamento OCM, possono essere impiegate altre pratiche enologiche al fine di garantire la buona conservazione o il buon affinamento di un prodotto vitivinicolo.
La “prova” della produzione del vino è data dal registro vitivinicolo telematico, in particolare se il vino ha o meno raggiunto i requisiti richiesti prima o dopo l’8 Dicembre 2023, fermo restando il rispetto delle previsioni incluse nel Regolamento Europeo n. 273/2018 e nel Decreto Ministeriale n. 293 del 20/03/2015 riguardante i termini e le modalità di registrazione.
Per le Cantine esentate dall’obbligo di tenuta del registro telematico, la prova della produzione del vino prima dell’8 dicembre 2023 può essere fornita dalla dichiarazione di produzione, giacenza o altri documenti giustificativi attendibili.
Come presentare sull’etichetta le nuove informazioni
Le nuove informazioni devono figurare sull’etichetta della bottiglia nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente.
La Cantina può anche scegliere di fornire le nuove informazioni per via elettronica attraverso un Qr Code con etichetta digitale. In tal caso l’etichetta cartacea dovrà includere solo il valore energetico espresso con la lettera “E” e le sostanze che provocano allergie o intolleranze con la formula “Contiene” (per queste ultime non è necessario figurare necessariamente nello stesso campo visivo).
Per quanto riguarda la lista degli ingredienti, essa deve essere preceduta da un titolo che comprende la parola «ingredienti»; gli ingredienti vanno elencati in ordine di peso decrescente, ad eccezione di quelli che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito che possono essere elencati in un ordine differente ma sempre dopo gli altri ingredienti.
Gli ingredienti sono designati con la loro denominazione specifica, con le eccezioni previste dal regolamento sull’etichettatura degli alimenti nonché dal Regolamento delegato (UE) 2019/33.
In riferimento alla dichiarazione nutrizionale, secondo il regolamento sull’etichettatura degli alimenti, deve necessariamente contenere alcuni elementi presentati nel seguente ordine:
– valore energetico;
– grassi (di cui saturi, …);
– carboidrati (di cui zuccheri, …);
– proteine;
– sale.
il contenuto obbligatorio può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più degli elementi seguenti: acidi grassi monoinsaturi; acidi grassi polinsaturi; polioli; amido; fibre; i sali minerali o le vitamine presenti in quantità significativa.
I valori energetici e nutrizionali sono i valori medi per 100 g o per 100 ml, stabiliti sulla base:
a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal produttore;
b) dei valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
Il valore energetico deve essere calcolato utilizzando i coefficienti di conversione di cui all’allegato XIV del Regolamento Europeo n. 1169/2011 e presentato indicando in primo luogo i kilojoule e in secondo luogo le kilocalorie.
La nuova importanza del Qr Code per il vino
Il regolamento OCM modificato prevede che sia l’indicazione dei valori nutrizionali che l’elenco degli ingredienti possono essere forniti per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
Uno dei metodi disponibili è il Qr Code che rimanda ad una pagina web contenente le informazioni richieste.
È però necessario che su tale pagina web:
- non vi siano informazioni inserite per finalità commerciali o di marketing.
- non siano raccolti dati degli utenti ne venga effettuato il loro tracciamento.
Inoltre, nello stesso Qr Code è possibile riportare le indicazioni di smaltimento degli imballi (la cosiddetta etichettatura ambientale) a condizione che:
- Siano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa europea, quindi nessun tracciamento dei consumatori, nessun messaggio con finalità di marketing.
- Siano riportate di tutte le informazioni richieste dal Decreto Legislativo n 116 del 3 settembre 2020 (ovvero il codice alfa-numerico della Decisione 129/97/CE e le indicazioni per la raccolta differenziata).
In altre parole, semplicemente inquadrando il Qr Code con il suo smartphone, il consumatore potrà visualizzare in pochi instanti tutte queste informazioni in un unico posto; per la Cantina invece, tale strumento permette di risolvere il problema dei pochi spazi in etichetta, la quale potrà usufruire in una sua “estensione digitale”.
In tale scenario di utilizzo, è necessario che la presentazione del QR Code in etichetta sia chiaro per i consumatori. Infatti, nei pressi del codice qr, devono essere presenti dei messaggi che suggeriscano al consumatore che li possono trovare tali informazioni. “info riciclo”, “Etichetta Ambientale”, “Ingredienti e nutrienti”; non c’è una formula specifica.
L’unica indicazione in tal senso è contenuta nella Comunicazione della Commissione C/2023/1190 del 24/11/2023, dove termini o simboli generici, come ad esempio la «i» del simbolo ISO 2760, non sono ritenuti sufficienti qualora il Qr Code contenga gli ingredienti. In tali casi, è necessaria anche la parola «ingredienti».
(Tale precisazione della Commissione UE è stata oggetto di forti critiche da parte delle associazioni di categoria del vino di tutta Europa in quanto avvenuta pochissimi giorni prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, quando milioni di etichette erano già state stampate. In Italia, è stata concessa una proroga fino all’8 Marzo 2024, poi prorogata ulteriormente al 30 Giugno, per le etichette che erano già state stampate con la lettera “i” in etichetta. Seguiremo la situazione e vi aggiorneremo in caso di importanti novità).
Come aderire con semplicità ai nuovi requisiti
Quando si tratta di una nuova normativa, il periodo iniziale è sempre caratterizzato da confusione. Vuoi per aspetti non sempre messi nero su bianco, vuoi per modifiche dell’ultimo minuto, l’incertezza può essere il fattore dominante che può portare a commettere in errore se pur in buona fede.
QuvéeR offre un servizio per le Cantine che decidono di utilizzare il Qr Code, fornendo un supporto completo in quanto pensiamo noi a realizzare tutto; la Cantina deve solo fornirci le informazioni, anche con una singola email.
Forniamo poi una guida passo passo per semplificare l’invio del materiale che include anche dei consigli per la realizzazione dell’etichetta cartacea (nuovi requisiti della normativa, corretto inserimento del Qr Code e cosi via).
Se sei alla ricerca di una soluzione per l’etichettatura del vino, non esitare a contattarci e richiedere una consulenza gratuita.
FAQ
Cosa va inserito nella lista degli ingredienti del vino?
Oltre alle materie prime (uva, mosto concentrato etc) tutti gli additivi utilizzati per la produzione del vino sono parte integrante dell’elenco degli ingredienti e vanno quindi riportati, ad esclusione di additivi ed enzimi alimentari utilizzati come coadiuvanti tecnologici.
Resta invece obbligatoria l’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze.
La designazione degli additivi nell’elenco degli ingredienti deve essere effettuata con la denominazione della categoria funzionale, seguita dalla denominazione specifica o, se del caso, dal numero E. A tal fine, il Regolamento delegato (UE) 2019/934 fornisce i termini da utilizzare per indicare le categorie funzionali e le sostanze da inserire nell’elenco degli ingredienti.
Le mannoproteine di lieviti rappresentano l’unico composto di lievito che deve essere menzionato nell’elenco degli ingredienti dal momento che sono utilizzate come additivo.
Le sostanze utilizzate per l’arricchimento dovrebbero essere indicate nell’elenco degli ingredienti?
Le sostanze utilizzate per l’arricchimento sono considerate ingredienti nella misura in cui sono aggiunte durante la produzione e presenti nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata.
Il «mosto di uve concentrato» e «mosto di uve concentrato rettificato» possono essere sostituiti ciascuno, oppure essere raggruppati, dall’indicazione «mosto di uve concentrato».
Il saccarosio deve essere indicato separatamente. L’allegato VII, parte B, del regolamento FIC consente che «tutti i tipi di saccarosio» siano designati con la denominazione «zucchero», sebbene tale denominazione non sia obbligatoria.
Quali sono le tolleranze della dichiarazione nutrizionale tra annate o partite?
Per quanto concerne le tolleranze nel medesimo regolamento si specifica che il valore dell’energia e la quantità di sostanze nutritive dovrebbero essere indicati in etichetta come «valore medio», definito come il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un dato alimento e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni naturali dell’alimento, alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.
Limiti di tolleranze e arrontondamenti permessi dei valori nutrizionali sono elencati nel documento della Commissione europea – Direzione generale salute e consumatori.
Per il vino con residuo zuccherino inferiore ai 100 g/L, i margini di tolleranza per gli zuccheri sono +/- 2 g / 100ml.
Per quanto riguarda eventuali modifiche dei valori dovute all’invecchiamento, i dati si riferiscono all’alimento così com’è venduto.
Il codice QR può essere riportato tramite un adesivo in aggiunta all’etichetta originale della bottiglia?
Come già specificato, le informazioni obbligatorie devono figurare nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie e possano essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.
Inoltre le etichette non possono essere facilmente amovibili poiché ciò metterebbe a rischio il diritto del consumatore di disporre di tali informazioni o di avervi accesso.
Questi sono secondo la Commisione Europea gli obblighi da rispettare, indipendentemente dal fatto che il codice QR sia o meno un adesivo a parte.
Posso inserire informazioni supplementari facoltative sulle etichette elettroniche?
La fornitura di altre informazioni facoltative supplementari sull’etichetta (tra cui le etichette elettroniche) è disciplinata dall’articolo 118 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce che le stesse:
- non devono indurre in errore o creare confusione per i consumatori;
- non devono occupare lo spazio disponibile per le indicazioni obbligatorie;
- non sono ambigue né confuse per il consumatore;
- devono basarsi, se del caso, su dati scientifici pertinenti.
In generale, le nuove informazioni devono essere presentate in un ambiente neutrale, per garantire che l’attenzione del lettore non sia orientata verso la promozione dell’acquisto del prodotto, sia in modo diretto (ad esempio attraverso link a siti web, promozioni, indicazione dei punti vendita, ecc.) sia indiretto come ad esempio mediante una grafica con elementi di attrazione visivi o sonori, frasi o dichiarazioni che possono attrarre il consumatore, linguaggio commerciale o altre strategie commerciali volte a influenzare il comportamento di acquisto e la decisione dei consumatori.
Secondo la Commissione europea, l’inclusione di un sito web di commercio elettronico o di un sito web di un’azienda vinicola è considerata un’azione “a fini di marketing”.
Quali sono le sanzioni applicabili? Chi è incaricato al controllo delle etichette del vino da Dicembre 2023?
Il controllo del rispetto delle disposizioni sul rispetto dei requisiti di etichettatura del vino dovrebbe essere effettuato dalle stesse autorità degli Stati membri incaricate del controllo dell’etichettatura e della presentazione dei prodotti vitivinicoli.
Per quanto concerne le sanzioni, secondo la circolare 656765 del 28/11/2023 del MASAF, Il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 119 del Regolamento Europeo n. 1308/2013 nonché delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2019/33 inerenti alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 238/2016 (sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro).
Altri quesiti
Le tematiche trattate in questo articolo sono solo una parte di quanto contenuto nella Comunicazione della Commissione C/2023/1190 del 24/11/2023 dal titolo “Domande e risposte sull’attuazione delle nuove disposizioni dell’UE in materia di etichettatura dei vini a seguito della modifica del Regolamento Europeo n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e Regolamento delegato (UE) 2019/33”
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