Le indicazioni obbligatorie in etichetta del vino: quali sono?

Le indicazioni obbligatorie in etichetta del vino rappresentano un aspetto cruciale nella strutturazione dell’etichetta in quanto la loro presenza è necessaria per l’immissione sul mercato.

L’etichettatura del vino è regolamentata da diverse normative nazionali ed europee; l’obiettivo principale è tutelare il consumatore e metterlo al corrente di informazioni a lui necessarie, come ad esempio la presenza di allergeni. L’etichetta deve quindi essere completa, precisa, ben leggibile e non deve contenere dati fuorvianti o ingannevoli.

L’etichetta è però anche uno strumento di marketing fondamentale a disposizione del produttore perché, essendo il primo punto di contatto con il consumatore, può indirizzarlo nello scegliere suo il vino.

Sono quindi presenti un mix di informazioni per assolvere a tali compiti, come l’origine delle uve, il vitigno, la denominazione, l’eventuale denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), le caratteristiche organolettiche e anche consigli su abbinamenti o modalità di servizio.

Realizzare un’etichetta diventa quindi un processo molto delicato nonché una fase fondamentale nella realizzazione di un giusto packaging del vino.

Sono molti e diversi gli interessi in gioco e in questo articolo cercheremo di delineare quanto meno gli aspetti principali per poter capire e leggere correttamente l’etichetta del vino.

 

Come etichettare il vino: la normativa

Per realizzare una corretta etichettatura delle bottiglie di vino, è necessario prima di tutto avere un quadro normativo di riferimento.

L’etichettatura del vino è regolata da differenti normative, europee e nazionali, con norme sia specifiche per il settore sia più generiche per i prodotti alimentari. Riportiamo qui un elenco che può fornire un valido punto di partenza per chi volesse entrare nel dettaglio:

Reg (UE) 1169/2011

– La direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, attuata dal Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181.

Reg (UE) n. 1308/2013 da cui è derivato, nell’ordinamento italiano, il Testo Unico Vino

Reg UE/2117/2021

Cercando di semplificare, partiamo innanzi tutto dicendo che ci sono due categorie principali di indicazioni:
– indicazioni obbligatorie;
– indicazioni facoltative.

La realizzazione dell’etichetta deve poi seguire determinate regole, specialmente per l’indicazione delle informazioni necessarie.

Queste devono essere apposte in un punto evidente, in maniera chiara e ben visibile (viene definita anche la dimensione minima del carattere). Non devono inoltre essere nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte, incluse grafiche o altri elementi che possano interferire.

Nei prossimi paragrafi, analizzeremo tutte le indicazioni che possiamo trovare nel leggere le etichette, siano esse su dei vini da tavola o vini liquorosi ad esempio.

 

Le informazioni obbligatorie

Le indicazioni obbligatorie in etichetta del vino sono quelle che necessariamente devono comparire in etichetta e sono definite da differenti normative.

– la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli; (ad esempio vino, vino frizzante, vino liquoroso etc.);
– per i vini DOP o IGP, l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” accompagnata dal nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;
– il titolo alcolometrico volumico effettivo (es: vol);
– l’indicazione della provenienza;
– l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore (In alternativa è permesso utilizzare il codice ICQRF);
– l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati, in quanto vige il principio della responsabilità dell’ultimo operatore della catena produttiva.;
– nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero;
– la dichiarazione nutrizionale;
– l’elenco degli ingredienti;
– nel caso di prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, il termine minimo di conservazione;
– la presenza di ingredienti che possono provocare allergie (es. anidride solforosa pari o superiore a 10 mg per litro);
– la qualità del prodotto con l’unità di misura per i liquidi (es. centilitri o millilitri);
– il lotto di appartenenza, che indica un insieme di unità di vendita che sono state confezionate in circostanze identiche e permette quindi la rintracciabilità di uno stesso insieme di prodotti.
– le indicazioni di smaltimento della bottiglia e dei vari imballaggi presenti (la cosiddetta etichetta ambientale)

Bisogna ricordare che, informazioni quai la denominazione dell’alimento, la quantità netta dell’alimento e il titolo alcolometrico devono apparire nel medesimo campo visivo, così come stabilito dall’art. 13 del Regolamento UE 1169/2011.

 

 

Indicazioni obbligatorie in etichetta del vino

 

Etichettatura dei vini: le indicazioni facoltative (non per tutti)

Esistono anche indicazioni facoltative che possono essere riportate sulla bottiglia.

Nonostante siano fornite volontariamente dall’azienda, vi sono alcuni elementi da dover considerare; tali informazioni non devono trarre in inganno il consumatore e si devono evitare ambiguità o confusione; devono poi essere supportate, se necessario, da dati scientifici pertinenti e non occupare lo spazio dedicato alle informazioni necessarie sull’etichetta.

Per quanto riguarda il vino, è comune indicare la menzione del vitigno da cui proviene l’uva utilizzata per produrre il vino, in modo da evidenziare le caratteristiche territoriali del prodotto.

Altro elemento che può essere riportato in etichetta è l’annata del vino, ovvero l’anno in cui le uve sono state raccolte. In alcuni casi, sono presenti indicazioni relative alle tecniche di vinificazione utilizzate, come ad esempio la durata dell’invecchiamento in bottiglia o il tipo di legno utilizzato per la maturazione.

Infine, possono essere presenti anche indicazioni sulla temperatura ideale di servizio o su eventuali abbinamenti gastronomici. Tutto ciò, pur non essendo obbligatorio, rappresenta un valore aggiunto per il consumatore, che può così avere maggiori informazioni sul vino che sta acquistando.

Se per il vino varietale l’inserimento di queste informazioni è una scelta del produttore, per altri vini alcune di queste possono invece essere di necessarie, a seconda che si tratti di un vino IGT, DOC o DOCG. Oltre alla denominazione per esteso (ad esempio Indicazione Geografica Tipica), devono riportare la denominazione dell’uva e la menzione del vitigno o tipologia del vino.

Altra considerazione va fatta per il vino da tavola, ovvero quello prodotto da fermentazione di uva fresca e con un grado alcolico compre fra il 9 e 15%, dove indicare l’annata non è consentito.

 

Etichetta cartacea ed etichetta digitale

Già solo avendo trattato per sommi capi gli aspetti determinati dell’etichettatura del vino, possiamo capire quante siano le variabili in gioco e come alcune di esse abbiano un ruolo cruciale per l’immissione in commercio del vino.

Un problema che si pone è come inserire tale mole di dati negli spazi ristretti delle retro etichette del vino visto che, in alcuni casi, le informazione devo essere nello stesso campo visivo e quindi non possono essere ripartite tra le due etichette che di solito troviamo sulle bottiglie di vino. Proprio per questo motivo, per alcune informazioni sono previste delle deroghe le quali permettono di utilizzare strumenti digitali per essere comunicate, come un Qr Code collegato a una etichetta digitale.
Lo prevede la nuova normativa europea di cui abbiamo già approfondito i vari aspetti.

La dichiarazione nutrizionale è una di queste, a patto che sia indicato in etichetta il valore energetico espresso con la classica lettera “E”.

Anche la lista degli ingredienti può essere comunicata in tale modo (l’indicazione dei solfiti deve comunque restare in etichetta cartacea con la dicitura “contiene”) e, come per la dichiarazione nutrizionale, sono previste determinate condizioni affinché ciò sia possibile.

Infine, le indicazioni per la raccolta differenziata possono essere comunicate mediante l’utilizzo di strumenti digitali, anche con lo stesso Qr Code. L’importante è che sull’etichetta cartacea compaiono delle indicazioni, scelte dall’Azienda, che permettano di capire la presenza di tutte queste informazioni.

Questo rappresenta un vantaggio non da poco, sia in termini di strutturazione dell’etichetta cartacea sia in termini di costi, visto che potendo aggiornare le informazioni è possibile evitare costose ristampe e buttare intere bobine di etichette.

QuvéeR, oltre a rispettare rigidamente tutti i requisiti richiesti dalle normative per l’inserimento di queste informazioni obbligatorie in etichetta digitale, offre anche altri importanti vantaggi, tra i quali valorizzare il prodotto e l’Azienda.

Scopri i nostri servizi e non esitare a contattarci per sapere come avere a tua disposizione questo strumento.

 

 

Iscriviti alla nostra Newsletter!

Resta aggiornato sulle promozioni, sulle novità e sui servizi di QuvéeR